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09 aprile 2021

Lombardia in Zona Arancione dal 12 Aprile, cosa cambia per le attività economiche?

Lombardia in zona Arancione2

Aggiornamento del 16.4.2021: il Governo ha annunciato il “ritorno” delle “zone gialle” a partire dal prossimo 26 Aprile, con maggiore libertà per le attività all’aria aperta (ristorazione serale compresa) nonché per gli spostamenti tra regioni. Queste le maggiori novità comunicate nella conferenza stampa del Presidente del Consiglio, Mario Draghi, che ha peraltro rievocato il prossimo stanziamento di nuove risorse per il sostegno alle imprese, superando il criterio del solo fatturato come con forza invocato da Confesercenti nella petizione lanciata lo scorso 7 Aprile invocando un nuovo “decreto imprese”.

ATTENZIONEal momento la Lombardia resta in zona arancione, i soci di Confesercenti Milano saranno prontamente allertati di eventuali evoluzioni.


Il Ministro della Salute ha firmato l'Ordinanza che prescrive la riclassificazione di Regione Lombardia da "zona rossa"zona Arancione" a partire da Lunedì 12 Aprile.

Il passaggio in zona arancione determina un allentamento dei limiti agli spostamenti all’interno dei Comuni di residenza e la possibilità di riapertura al pubblico da parte di molte attività in precedenza chiuse, tra cui negozi di merci “non essenziali”, barbieri e parrucchieri.

Confesercenti ribadisce in ogni caso l'urgenza di nuove misure per sostenere le attività economiche dopo la "terza ondata" Covid, nonché per garantire maggiori margini di apertura, come invocato nella petizione online lanciata il 7 Aprile durante la mobilitazione nazionale di Confesercenti (clicca qui per approfondire le proposte della petizione).

Di seguito un breve riepilogo delle misure che disciplinano la Zona Arancione:

  • Spostamenti: all'interno del comune di residenza gli spostamenti non sono subordinati alla sussistenza di comprovate esigenze lavorative o altre situazioni di necessità, salvo che nella fascia oraria 22-5; salvo che sussistano le medesime giustificazioni è inoltre vietato spostarsi con mezzi di trasporto in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, essendo in ogni caso possibile farlo per usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale Comune (clicca qui per scaricare il modulo di autodichiarazione editabile).Consentita, una sola volta al giorno, nell'arco temporale tra le ore 5 e le 22 e all'interno del territorio comunale la "visita ad amici o parenti" (massimo 2 persone, non rientrano nel conteggio figli minori di 14 anni, persone con disabilità e conviventi non autosufficienti), ferma restando la possibilità, per gli abitanti dei piccoli Comuni (fino a 5.000 abitanti) di spostarsi in un raggio di 30 km (non è possibile andare nei capoluoghi di provincia). 

  • Commercio al dettaglio: aperti gli esercizi di tutte le merceologie, sia in sede fissa che su area pubblica; nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali all'interno dei centri commerciali e dei mercati coperti, fatta eccezione per farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.

  • Somministrazione: bar, ristoranti, pub, gelaterie, pasticcerie e altre simili attività non possono effettuare attività di somministrazione con consumo sul posto, salvo che per quelle attività site nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali  enegli aeroporti, nonché per l'attività di mense e catering continuativo su base contrattuale e con riferimento agli esercizi situati nelle strutture ricettive, a favore dei rispettivi alloggiati. Resta in ogni caso possibili le consegne a domicilio, nonché l'asporto nella fascia oraria 5-22, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per le attività di somministrazione che esercitano come attività prevalente quella identificata dal codice ATECO 56.3 (Bar a altri esercizi simili senza cucina) l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00.

  • Agenzie viaggi e agenzie immobiliari: aperte al pubblico.

  • Barbieri, Lavanderie e altre attività di servizi alla persona: aperte tutte le attività (tra cui: saloni per i trattamenti estetici, saloni tatuaggi e piercing, agenzie matrimoniali e d'incontro, lavasecco e pompe funebri), salvo che per centri benessere e stabilimenti termali per finalità non terapeutiche.

  • Altre attività professionali: aperte al pubblico.

  • Sagre e manifestazioni fieristiche in struttura: attività sospese.

  • Sale slot, bingo e scommesse, slot machine: obbligo di chiusura delle sale dedicate, nonché delle slot machine o degli analoghi dispositivi elettronici collocati all’interno di pubblici esercizi, attività commerciali e rivendite di monopoli.

  • Discoteche e sale da balloattività sospese.

  • Palestre, piscine, centri benessere e termaliattività sospese.

  • Spettacoli aperti al pubblico: sospesi sia quelli al chiuso (anche in teatri, sale concerto e cinematografiche) che all'aperto.

  • Parchi tematici e di divertimentoattività sospese.

  • Centri culturali, sociali e circoli ricreativiattività sospese.

  • Feste: vietate in luoghi al chiuso e all’aperto, anche se conseguenti a cerimonie civili e/o religiose.

  • Attività convegnistiche congressuali: sospese, salvo che se svolte con modalità a distanza

DISPOSIZIONI COMUNI

Restano inoltre in vigore le altre disposizioni anti-Covid già in essere, tra cui, oltre all’obbligo di uso di mascherine anche all’aria aperta e al mantenimento del distanziamento interpersonale di un metro in tutti i casi previsti:

  • Cartellonistica indicante il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all’interno del locale da esporre obbligatoriamente nei locali pubblici e aperti al pubblico che possono restare aperti (tale indicazione deve garantire il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro tra ogni individuo).

  • Applicazione del protocollo di regolamentazione delle misure anti-COVID19 negli ambienti di lavoro del 24 Aprile 2020, così come rivisto dal protocollo del 6 aprile 2021.

  • Rispetto delle schede tecniche per le attività ancora consentite relative ai singoli settori di attività riportate nelle linee guida nelle linee guida del DPCM del 14 Gennaio 2021

  • Divieto di effettuare spostamenti in altre regioni e province autonome fino al 27 marzo, salvo che per comprovate esigenze lavorative o altre situazioni di necessità

 

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