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27 novembre 2020

Lombardia in Zona Arancione dal 29 Novembre, cosa cambia per le Attività Economiche?

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Il Ministro della Salute ha firmato la nuova ordinanza, in vigore dal 29 Novembre al 3 Dicembre 2020, che sancisce la riclassificazione di Regione Lombardia da "Zona Rossa a "Zona Arancione".

Di seguito una sintesi delle principali modifiche alle restrizioni precedentemente in essere con ricadute sulle attività economiche:

  • Attività commerciali: riapertura degli esercizi di tutte le merceologie, sia in sede fissa che su area pubblica; nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali all'interno dei centri commerciali e dei mercati coperti, fatta eccezione per farmacie, parafarmacie, tabacchi, edicole e punti vendita di presidi sanitari e generi alimentari.

  • Attività dei servizi alla persona: ripresa di tutte le attività (tra cui: saloni per i trattamenti estetici, saloni tatuaggi e piercing, agenzie matrimoniali e d'incontro), salvo che per centri benessere e stabilimenti termali per finalità non terapeutiche.

  • Spostamenti: gli spostamenti nel medesimo comune di residenza non sono più subordinati alla sussistenza di comprovate esigenze lavorative o altre situazioni di necessità, salvo che nella fascia oraria 22-5; salvo che sussistano le medesime giustificazioni è inoltre vietato spostarsi con mezzi di trasporto in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, essendo in ogni caso possibile farlo per usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale Comune. 

Per il resto rimangono in vigore le precedenti disposizioni e, in particolare:

  • Cartellonistica indicante il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all’interno del locale da esporre obbligatoriamente nei locali pubblici e aperti al pubblico che possono restare aperti (tale indicazione deve garantire il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro tra ogni individuo): clicca qui per visitare la pagina dedicata alla cartellonistica Confesercenti Lombardia.

  • Ristorazione: bar, ristoranti, pub, gelaterie, pasticcerie e altre simili attività restano sospese salvo che per quelle attività site nelle aree di servizio e rifornimento carbrante situate lungo le autostrade, negli ospedali  enegli aeroporti, nonché per l'attività di mense e catering continuativo su base contrattuale e con riferimento agli esercizi situati nelle strutture ricettive, a favore dei rispettivi alloggiati. Resta in ogni caso possibili le consegne a domicilio, nonché l'asporto nella fascia oraria 22-5, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze
  • Agenzie viaggi:  Attività non sospese, ferma restando, per il cliente, la cautela in ordine ai dubbi sugli spostamenti nelle aree rosse di cui al paragrafo sugli spostamenti.

  • Agenzie immobiliari: Attività non sospese, ferma restando, per il cliente, la cautela in ordine ai dubbi sugli spostamenti della clientela nelle aree rosse di cui al paragrafo sugli spostamenti, che si ritengono senz’altro giustificate in presenza di urgenti esigenze abitative.

  • Sagre e manifestazioni fieristiche in struttura: obbligo sospensione attività.

  • Sale slot, bingo e scommesse, slot machine: obbligo di chiusura delle sale dedicate, nonché delle slot machine o degli analoghi dispositivi elettronici collocati all’interno di pubblici esercizi, attività commerciali e rivendite di monopoli.

  • Discoteche e sale da ballo: chiuse.

  • Palestre, piscine, centri benessere e termali: obbligo sospensione attività.

  • Spettacoli aperti al pubblico: sospesi sia quelli al chiuso (anche in teatri, sale concerto e cinematografiche) che all'aperto.

  • Parchi tematici e di divertimento: obbligo sospensione attività.

  • Centri culturali, sociali e circoli ricreativi: obbligo sospensione attività.

  • Feste: vietate in luoghi al chiuso e all’aperto, anche se conseguenti a cerimonie civili e/o religiose.

  • Attività convegnistiche o congressuali: sospese, salvo che se svolte con modalità a distanza

 

Restano inoltre in vigore le altre disposizioni anti-Covid già in essere, tra cui, oltre all’obbligo di uso di mascherine anche all’aria aperta e al mantenimento del distanziamento interpersonale di un metro in tutti i casi previsti:

  • Applicazione del protocollo di regolamentazione delle misure anti-COVID19 negli ambienti di lavoro del 24 Aprile 2020

  • Rispetto delle schede tecniche per le attività ancora consentite relative ai singoli settori di attività riportate nelle linee guida nelle linee guida del DPCM del 3 Novembre 2020

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